
USUFRUISCI ANCHE TU DEL BONUS EDILIZIA ENTRO DICEMBRE 2017
USUFRUISCI ANCHE TU DEL BONUS EDILIZIA ENTRO DICEMBRE 2017 https://www.italsoft.net/wp-content/uploads/2017/04/ristrutturazione-edilizia-1024x381.jpg 1024 381 ITALSOFT GROUP ITALSOFT GROUP https://www.italsoft.net/wp-content/uploads/2017/04/ristrutturazione-edilizia-1024x381.jpgBonus 50% per la ristrutturazione edilizia
La legge di Bilancio 2017 proroga fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia su una spesa massima di 96 mila euro. Gli immobili per cui è valida la detrazione sono le abitazioni, i box auto e le autorimesse. L’articolo 16-bis del Tuir fissa le regole per la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Considerando che la proroga è fissata al 31 dicembre 2017, resta inteso che a partire dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla percentuale del 36% su una spesa massima di 48 mila euro.
Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica
Grazie all’Ecobonus, la detrazione arriva al 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio purché eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità presenti nel condominio (infissi, coibentazioni, caldaie, pannelli solari, tende solari, generatori a biomasse, domotica), la detrazione del 65% è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021.
La detrazione arriva al 70% per quelle spese di riqualificazione energetica che interessano le parti comuni degli edifici condominiali per almeno il 25% della superficie. Il bonus raggiunge il 75% nel caso di interventi, sempre su parti comuni, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva, su una spesa di 40 mila euro euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Il termine fissato rimane il 31 dicembre 2021 e il recupero della detrazione avviene in dieci anni.
Sisma-bonus 70%-80%
Questo specifico bonus, contenuto nella legge di Bilancio 2017, prevede una detrazione specifica che incentiva quegli interventi (eseguiti entro il 31 dicembre 2021) volti alla messa in sicurezza degli edifici in chiave antisismica. Per coloro che adottassero misure antisismiche è prevista una detrazione del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
E’ prevista una detrazione anche superiore, a seconda della classe di rischio (sempre con un tetto massimo di spesa pari a 96 mila euro):
– al 70% per lavori che comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
– all’80% per un salto di due classi di rischio.
Se i lavori vengono eseguiti sull’intero edificio condominiale situato nelle zone di rischio 1, 2 e 3, la detrazione sale al 75% per il passaggio a una classe di rischio inferiore e all’85% per il passaggio a due classi di rischio. Anche in questo caso, il recupero della detrazione avviene in cinque anni e si ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per completare i lavori. La spesa massima su cui applicare il bonus è 96mila euro moltiplicata per il numero di unità dell’edificio
Come puoi usufruire della detrazione?
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, le richieste di detrazione riguardanti le ristrutturazioni edilizie e le riqualificazioni energetiche non sono ritenute valide qualora si verifichino le seguenti condizioni:
– mancata comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
– mancato pagamento tramite bonifico bancario o postale o effettuato senza le corrette indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
– mancata esibizione delle fatture o ricevute che dimostrino le spese effettuate;
– non corretta intestazione della ricevuta del bonifico;
– le opere edilizie eseguite non sono in linea con le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
– violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.
- Postato in:
- Professionisti