
SCIA ANTINCENDIO: SANZIONI PIU’ SEVERE DA LUGLIO
SCIA ANTINCENDIO: SANZIONI PIU’ SEVERE DA LUGLIO https://www.italsoft.net/wp-content/uploads/2017/06/antincendio.jpg 1003 652 ITALSOFT GROUP ITALSOFT GROUP https://www.italsoft.net/wp-content/uploads/2017/06/antincendio.jpgL’8 luglio 2017 entrerà in vigore il Decreto Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 97 sulla prevenzione incendi.
Una delle novità contenute nel Decreto riguarda la modifica dell’articolo 20 “Sanzioni penali e sospensione dell’attività”.
Nel nuovo decreto, il vecchio articolo 20 viene sostituito con quello nuovo che vede alcune modifiche.
Ecco cosa ti succede se non presenti la SCIA
Il comma 1 del nuovo articolo 20 prevede che:
Chiunque, in qualita’ di titolare di una delle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita’ o la richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita’ che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.
Se nella SCIA riporti dati non veritieri o falsificati, rischi l’arresto
Il comma 2 stabilisce infatti:
Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio
attivita’ o della richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
E rischi anche la sospensione dell’attività
Nel comma 3 si delinea che:
Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita’ o la richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e’ disposta fino all’adempimento dell’obbligo.
E’ ora di aggiornare il Codice di prevenzione incendi
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la Circolare n. 89 emessa il 26 giugno 2017, chiede il contributo degli Ordini nell’atto di “trasmettere i propri contributi in termini di modifica dell’articolato, segnalazione di errori e proposte migliorative” in merito al Codice di prevenzione incendi del 2015 per aggiornare la norma alla luce delle esperienze di progettazione fatte dai professionisti dalla sua entrata in vigore.
Vi consigliamo di compilare, entro il 7 agosto 2017, il form scaricabile dal sito del CNI e inviarlo a segreteria@cni-online.it. Una volta ricevute tutte le proposte il CNI le analizzerà e, dopo l’approvazione del Consiglio, le invierà al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la valutazione.
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