
REATO PENALE PER ATTESTATO APE NON CONFORME
REATO PENALE PER ATTESTATO APE NON CONFORME https://www.italsoft.net/wp-content/uploads/2017/05/APE-e1504622005408.jpg 690 411 ITALSOFT GROUP ITALSOFT GROUP https://www.italsoft.net/wp-content/uploads/2017/05/APE-e1504622005408.jpgCon la sentenza penale n.16644/2017 la Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile del reato di truffa (art. 640 del Codice penale) un costruttore che ha venduto un immobile con caratteristiche difformi da quelle precedentemente dichiarate “con riguardo alla definizione della categoria energetica”.
Dalla sentenza si evince chiaramente che la vendita di un immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata, basata quindi su una difformità tra lavori eseguiti e progettati, non può sfuggire al costruttore. Soprattutto nel caso in cui, come in questo, il costruttore sia ben conscio di aver eseguito i lavori in economia, utilizzando materiali di qualità inferiore rispetto a quelli dichiarati. In ogni caso, le opere effettuate risultano comunque meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto. E’ stata così esclusa del tutto, dalla sentenza, la buonafede del costruttore.
Quando è obbligatorio l’APE?
L’APE (L. 90/2013) e successive integrazioni è il documento che attesta la prestazione energetica di un edificio, su una scala da A4 (“molto efficiente”) a G (“poco efficiente”). L’APE certifica la quantità annua di energia primaria stimata in condizioni di utilizzo standard al fine di soddisfare i bisogni energetici dell’edificio. Per redigere il documento APE vengono presi in considerazione gli impianti tecnologici installati, le caratteristiche tecniche dell’edificio e le fonti energetiche utilizzate.
L’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005, modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 stabilisce che l’APE è obbligatorio nel caso di compravendita, di costruzione di un nuovo edificio, passaggio di proprietà, donazione, locazione di un immobile, pubblicazione di un annuncio di vendita o di locazione, nelle ipotesi di ristrutturazioni per più del 25% dell’immobile o di lavori che ne modifichino le prestazioni energetiche.
Quando non è obbligatorio?
Non è necessario redigere l’attestato APE nel caso in cui sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
In ogni caso, non è obbligatorio per queste costruzioni:
- fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
- edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ossia nel caso in cui il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- edifici il cui utilizzo standard non preveda l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
- fabbricati in costruzione per cui non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
- manufatti non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”.
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