Cambio di destinazione d'uso

SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

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Con la sentenza 6873/2017 dello scorso febbraio la Cassazione ha stabilito che il cambio di destinazione d’uso di un immobile rappresenta una ristrutturazione edilizia. In base a questo, non basta la SCIA, ma serve il permesso di costruire. Infatti, poiché ai sensi dell’art.3, comma 1 lettera d) del dpr 380/2001 si tratta di una ristrutturazione edilizia “pesante”, soggetta anche a sanzioni penali in caso di errori, serve il permesso di costruire.

L’edificio in oggetto, in caso di cambio di destinazione d’uso, subisce delle modifiche strutturali importanti, che lo rende diverso da quello precedente. Per questo, l’eventuale intervento verrà eseguito previo rilascio del permesso di costruire con il pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione.

Qual è il caso esaminato dalla Cassazione?

La pronuncia della Cassazione sopra citata implica il divieto ai cambi di destinazione d’uso fatti con la SCIA. Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda i lavori di trasformazione di Palazzo Tornabuoni a Firenze in residenza di lusso. Il palazzo si trova nel centro storico del Comune di Firenze ed è assoggettato a vincolo perché di interesse storico e ambientale.

Nel caso del Comune di Firenze, i professionisti edili stanno protestando per il conseguente blocco di decine di cantieri già autorizzati con la presentazione della sola SCIA e chiedono un incontro con il Comune per modificare il regolamento urbanistico riclassificando gli immobili del centro storico: infatti non sono ammessi (se non in casi eccezionali) interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” nell’area del centro storico e nella fascia intorno ai viali.