spese laboratorio non scontabili

CODICE APPALTI: SPESE PER PROVE LABORATORIO NON SCONTABILI

CODICE APPALTI: SPESE PER PROVE LABORATORIO NON SCONTABILI 1024 683 ITALSOFT GROUP

L’art.111 comma 1-bis introdotto dal nuovo Codice Appalti stabilisce che

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.

Questo implica che le spese per i controlli obbligatori non sono scontabili: esse infatti sono assimilate ai costi sulla sicurezza, a carico del committente. Si dovrà applicare un tariffario del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Questo provvedimento contenuto nel Codice Appalti, per quanto utile, forse non basterà per dirimere la questione sulla veridicità dei controlli obbligatori dei cantieri. Per quanto l’art.111 del Codice sancisca che la sicurezza di un edificio è importante quanto quella dei lavoratori che operano in cantiere, è altresì importante che anche i costi della Direzione Lavori non debbano essere scontabili. Purtroppo, allo stato attuale, la valutazione sull’affidamento non avviene in base a requisiti qualitativi e spesso il Direttore Lavori che ha assunto un incarico a cifre modeste, in cantiere è poco presente e, di conseguenza, il problema rimane.